Alert - Nibiru is coming

Il Pensiero di Angeli in Astronave

Angeli in Astronave è distaccato da tutti coloro che professano amore…e in realtà guadagnano con la sapienza che non gli appartiene… ribadisco …nomi altisonanti … artefatti di strani effetti speciali …visivi o non… strumentalizzare… gruppi di appartenenza…donazioni … plagio… bugie da effetto… mancanza di umiltà… falsi nel pubblico…violenti nelle mura domestiche… guru e maestri …diffidate da ogni cosa artefatta… l’Amore unisce in semplicità…non ha bisogno di una carta scritta…la Verità non si vende ne si compra…fatene tesoro… Dolbyjack!

"Con riferimento al Decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70 che si occupa di Attuazione della direttiva 2000/31/CE. Facendo anche riferimento al libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione COM (96) 483, il presente sito web: (Angeli in Astronave) è fruibile a soli Maggiorenni e pertanto proibito a tutti coloro che siano sofferenti psichici o vulnerabili ad informazioni di questo tipo e quindi influenzabili dal punto di vista psicologico.”

Buona Navigazione Cari Angeli, Namasté..

Video Discosure-Nibiru e Mauro Biglino

Riflessioni

La dottrina e pratica più blasfema della Chiesa Cattolica è quella della transustanziazione e del sacrificio della messa. La transustanziazione (fatta dogma dal concilio Lateranense IV nel 1215, elaborata in seguito da Tommaso d'Aquino e sancita definitivamente dal Concilio di Trento) insegna che: il pane e il vino, al momento della consacrazione vengono dal sacerdote cambiati nel corpo e nel sangue di Gesù Cristo (ogni giorno quindi vengono all'esistenza migliaia e migliaia di nuovi Gesù). La Scrittura insegna che nella cena c'è solo la presenza spirituale di Gesù (Luca 22:19-20; Giovanni 6:63; 1 Corinzi 11:26). Inoltre, nell'adorazione dell'ostia, la Chiesa di Roma adora un dio fatto dalle mani di uomini. Questo è il colmo dell'idolatria, ed è completamente contrario allo spirito del Vangelo che richiede di adorare Dio in spirito e verità (Giovanni 4:23-24). Carlo Fumagalli ex prete ed antropologo

Rasoio di Ockam suggerisce che: "tra varie spiegazioni possibili di una data osservazione, quella più semplice ha maggiori possibilità di essere vera".

DA QUANDO E' DIVENTATO REATO AVER CARA LA VITA?

"Nessuna causa è persa finché ci sarà un solo folle a combattere per essa".

Disclose.tv - ANONYMOUS MESSAGE TO NASA ABOUT ETS
http://www.disclose.tv/action/viewvideo/104638/ANONYMOUS_MESSAGE_TO_NASA_ABOUT_ETS/ Agenzia spaziale più importante del mondo, ti abbiamo osservato e ascoltato per molto tempo, siamo contrariati dalle tue costanti smentite e insabbiamenti, sappiamo tutti i tuoi piccoli e sporchi segreti e i trucchetti che usi. Sappiamo come hai falsato tutte le immagini della superfce dei pianeti e dei satelliti che li circondano, sappiamo come hai falsato e nascosto la verità al mondo. Ora abbiamo abbastanza filmati immagini e informazioni che tu non hai. Saremo capaci di mostrare la verità e lo faremo presto, pensi che stiamo bleffando? allora ascolta, la complessità della loro abilità è incomprensibile[...]l'ormeggio dei loro veicoli sembra molto NASA(non diciamo di più) è per i tuoi trucchi?Sappiamo anche come hai rilasciato strani fotogrammi che mostrano dischi che visitano e poi lasciano la terra e hai consigliato agli astronauti di menzionare volta per volta gli ufo, questo è per far credere che sai molto poco di quello che stà accadendo (mentre altri pensano di aver trovato la verità) ma in realtà la verità è così incomprensibilmente vasta e così semplice che sfugge anche ai migliori dispositivi e menti. Ora, sai che facciamo sul serio. Ora ci rivolgiamo a tutti i cittadini del mondo, le entità extradimensionali non sono malvagie come vogliono farvi credere, al contrario, hanno creato il nostro universo quindi sono presenti da prima di noi, non c'è nienti di cui temere, questo è l'inizio della rivoluzione spirituale ed evoluzione della specie umana Traduzione per Angeli in Astronave Raffaele V.

giovedì 8 marzo 2012

Lezione di Legge…tutelatevi da chi vi minaccia …tanti modi di minaccia…imparate Angeli…

Il delitto di minaccia: dei delitti contro la libertà morale
Articolo stampato da www.overlex.com - Portale giuridico
Copyright © 2004-2005 www.overlex.com - Tutti i diritti riservati

Pubblicato da : Avv. Alessandro Amaolo

Data: 10/01/2008


La norma sanzionatoria di cui all’art. 612 c.p. e rubricata “minaccia” punisce con la multa fino a euro 51, a querela della persona offesa,“chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno”. Tuttavia, il secondo comma del sopraccitato articolo afferma che“se la minaccia è grave1, o è fatta in uno dei modi2 indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d’ufficio”.

In via preliminare si può affermare che il reato di minaccia è un delitto contro la libertà individuale delle persone e, più in dettaglio, contro il particolare aspetto della loro libertà psichica. Inoltre, tale reato si concreta nel prospettare a taluno un male futuro, il cui avverarsi dipende dalla volontà dell’agente.

Il reato di minaccia ha natura di pericolo e, spesso, diviene e rappresenta il presupposto o l’antefatto di più gravi reati contro la persona come l’omicidio, le lesioni personali, il reato di rissa. Molte volte, le percezioni dirette od indirette di alcuni gesti come“offensive” della propria libertà psichica e morale possono scatenare in alcune persone riflessi e reazioni negative, impulsi incontrollabili ed è proprio questo un dato di fatto che non si può negare in alcun modo.

La lettura dell’art. 612, comma 1°, permette, facilmente, di qualificare il reato di minaccia come un reato comune3 e suscettibile di essere realizzato da“chiunque”. Aggiungo che ogni minaccia deve essere valutata attraverso un criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto.

Invece, la gravità della minaccia, che rileva ai sensi dell’articolo 612 c.p, vaaccertata con riferimento all’entità del turbamento psichico causato al soggetto passivo dall’atto intimidatorio. Tale turbamento si ricava e si desume dall’entità del male minacciato, come anche dal complesso delle circostanze in cui la minaccia si realizza e dalle particolari condizioni in cui si trovano l’autore del reato e la persona offesa.

Inoltre, l’articolo 612 codice penale che incrimina la minaccia delinea un reato di pericolo, per la cui integrazione non si richiede che il bene tutelato sia leso con l’incussione di timore della vittima. L’elemento psicologico di tale fattispecie incriminatrice è il dolo generico, inteso come la rappresentazione della coscienza e della volontà di minacciare la volontà di taluno. Il dolo è diretto a provocare la intimidazione del soggetto passivo, senza che sia necessario che in tale volontà sia incluso il proposito di realizzare il male minacciato. Inoltre, a mio avviso, aggiungo che in tale fattispecie incriminatrice il tentativo non è configurabile.

Quindi, il momento consumativodi tale reato coincide con la coartazione dell’altrui volontà ossia il mezzo utilizzato deve essere idoneo ad intimorire una persona. In sintesi, il reato si perfeziona quando la libertà psichica e morale di una persona diminuisce per l’effetto di minacce. Si tratta di un reato senza evento ed a forma libera in quanto la minaccia può essere realizzata nelle forme più diverse e attraverso i mezzi più vari ossia con parole, con scritti, disegni, gesti, con atti ed in modo espresso o tacito (con gli sms, mms, emails di posta elettronica, internet).

Il bene giuridico tutelato nel delitto de quo è la libera determinazione di un soggetto e, quindi, la piena esplicazione della sua libertà morale. Più in dettaglio, la tutela penale nel delitto di minaccia tende a garantire la libertà psichica dell’individuo nella sua volontaria esplicazione.

Inoltre, si deve precisare che nel delitto di minaccia il soggetto passivo può essere soltanto una persona individuata, ben determinata o determinabile.

Tuttavia, di recente si deve sottolineare che la Suprema Corte, in tema di minaccia, ha precisato quanto segue: “Non integra il delitto di minaccia la condotta di colui che mostri un’arma, non già al fine di restringere la libertà psichica del minacciato, bensì al fine di prevenire un’azione illecita, rappresentandogli tempestivamente la legittima reazione che il suo comportamento determinerebbe. Cassazione penale,sezioneV, sentenza 27 febbraio 2007, n. 8131

Si deve affermare, altresì, che per integrare il reato de quo è necessario che il danno minacciato sia realizzabile e verosimile, viceversa la minaccia sarebbe piva di una seppur minima potenzialità d’intimidazione. Più in dettaglio, ritengo che non sia sufficiente ad integrare la fattispecie la minaccia di un danno indeterminato o generico4.

Infine, si deve sottolineare che per configurare il reato di minaccia non occorre che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa poiché è solo necessario che questa ne sia venuta a conoscenza, anche indirettamente tramite altre persone, a condizione che ciò avvenga in un contesto per il quale si ritenga che l’agente abbia voluto la reale e concreta volontà di produrre l’effetto intimidatorio. Per completezza espositiva, restano ancora da analizzare gli aspetti procedurali del reato de quo. L’autorità giudiziaria competente è il Giudice di Pace (art. 4, lett. a, DecretoLegislativo n. 274/2000) nel primo comma dell’art. 612 c.p. mentre, invece, è il Tribunale in composizione monocratica (art. 33-ter c.p.p.) nell’ipotesi di cui al secondo ed ultimo comma del sopraccitato articolo. Si tratta di un reato procedibile a querela di parte (art. 336 c.p.p.) nell’ipotesi di cui al primo comma ed, invece, procedibile d’ufficio nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 612 c.p. Inoltre, l’arresto (art. 380 – 381 c.p.p.) ed il fermo di indiziato di delitto non sono consentiti (art. 384 c.p.p.); le misure cautelari personali interdittive (art. 287 c.p.p.) e coercitive (art. 280 c.p.p.) non possono essere consentite e, quindi, restano inapplicabili.

In riferimento ai rapporti con altri reati si deve affermare che il delitto di minaccia differisce da quello di violenza privata (art. 610 c.p.) non per la materialità del fatto, che può anche essere identica in ambedue le fattispecie, quanto piuttosto per l’elemento intenzionale. Infatti, la violenza privata presenta un cd.“quid pluris” nel senso che la minaccia (o la violenza fisica) funge da mezzo a fine ed occorre che essa sia diretta a costringere taluno a fare, tollerare ed omettere qualcosa. Più in dettaglio, il delitto di violenza privata ha un evento non di pericolo ma di danno, che è rappresentato dal comportamento coartato del soggetto passivo, dipendente dall’atto di intimidazione (o di violenza) ricevuto, subito.

#autore#

1 Le minacce di morte integrano senza alcun dubbio il reato di minaccia grave di cui all’art. 612, comma 2, c.p., sia per il riferimento a possibili azioni contro l’incolumità personale, sia perché accompagnate da continui pedinamenti idonei a ingenerare nella vittima il timore di possibili danni alla sua persona. CorteappellopenalediGenova, sezioneII, sentenza4giugno2004, n. 1487

2 Integra il delitto di minaccia aggravata ai sensi dell’art. 612, comma secondo, c.p., la minaccia fatta con un bastone, considerato che nel novero delle armi rientrano non solo quelle proprie ma anche quelle improprie e cioè gli strumenti atti ad offendere dei quali è vietato dalla legge il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo, ex art. 585, comma secondo, c.p.Cassazionepenale,sezioneV,sentenza15gennaio2007, n. 682

3 Èconfigurabile il reato di minaccia ex art. 612, comma 1, c.p., nella condotta di automobilista che abbia minacciato altro automobilista un danno ingiusto facendo gesti intimidatori mentre lo inseguiva con l’autovettura. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto opportuno, avuto riguardo all’entità del fatto, applicare la pena pecuniaria di 20 euro di multa). Cassazionepenale,sezioneV,sentenza1 febbraio2006, n. 4033

4 Non può essere considerata minaccia l’espressione: “adesso vado a farvi denuncia” poiché essa sostanzia un diritto del cittadino e deve essere intesa come manifestazione di intenzione e non già come minaccia. Cassazionepenale,sezione VI, sentenza7maggio1980, n. 5774


Articolo stampato da www.overlex.com - Portale giuridico
Copyright © 2004-2005 www.overlex.com - Tutti i diritti riservati

Pubblicato da : Avv. Alessandro Amaolo

http://www.overlex.com/stampa.asp?id=1510&txttabella=articoli

Nessun commento:

Posta un commento